MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
A) Ordinamento e
servizi - Personale: disposizioni generali
Provv. P.C.M. 27
settembre 1997 (1).
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi
dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del
1993 (2) - del testo dell'accordo successivo per il personale di
nazionalità italiana assunto con
contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo
alinea, del CCNL in data 16 maggio 1995, del comparto
«Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 -
concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni
sindacali UIL, UGL, CONFEDIR,
USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di
categoria F.P./CGIL,
FILS/CISL, UIL/Statali, con la condizione che nel testo da
sottoscrivere si provveda ad espugnare gli
articoli 5, commi 7 e 8, 6 e 9.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 1997, n. 265, S.O.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;
Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995
del Presidente del Consiglio dei
Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN);
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995), ed in particolare l'art. 2,
comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230
miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800
miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali del
personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo,
scuola e università;
Visto l'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL relativo al
personale Ministeri concernente il periodo
1994-1997, sottoscritto in data 16 maggio 1996, che, testualmente
prevede: «Entro il 30 giugno 1995 si
procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di
applicabilità delle norme di cui al presente
contratto alle seguenti categorie:
personale di
nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato
dal Ministero degli
affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli
Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi
del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e
ai sensi della legge n. 401 del 1990»;
Viste le lettere prot. n. 2054 del 21 marzo 1997, 1° luglio
1997, 28 luglio 1997 e 12 settembre 1997
(pervenute il 18 settembre 1997), con le quali l'ARAN - in
attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni -
ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione,
il testo dell'accordo successivo per il
personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo
indeterminato dal Ministero degli affari
esteri - ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL in
data 16 maggio 1995 del comparto «
Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 - concordato in data 17
marzo 1997 tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e
UNIONQUADRI e le
organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FILS/CISL,
UIL/Statali;
Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, il quale è
stato inviato unitamente ad una
relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati
articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, da appositi «Prospetti»
contenenti «l'individuazione del personale
interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del
trattamento economico previsto, nonché la
quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi
compresa quella rimessa alla
contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale»;
Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, - come modificato dal
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il
quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla
sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni
successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo
conto fra l'altro degli effetti applicativi
dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente
periodo contrattuale e della conformità
alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Considerato che il predetto accordo, concordato il 17 marzo 1997,
non risulta, con le motivazioni
indicate nel seguito, in generale, in contrasto con le citate
direttive del 5 settembre 1994 e del 1°
febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il
Ministero del tesoro, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo aver
acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
Tenuto conto che per gli articoli 5, commi 7 e 8, 6 e 9 non sono
stati quantificati i relativi costi
contrattuali determinando così un contrasto con le predette
direttive ed una violazione delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 settembre 1997,
concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo
concordato tra l'ARAN e le
confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale in
precedenza indicato;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il
Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è
stato delegato a provvedere alla
«attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare
... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le
materie che riguardano ... 1) Funzione
pubblica»
A nome del Governo:
Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo dell'accordo
successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con
contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL in data 16
maggio 1995 del comparto «Ministeri» relativo al periodo
1994-1997 - concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e
UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL,
FILS/CISL, UIL/Statali, con la condizione che nel testo da
sottoscrivere si provveda ad espungere gli articoli 5, commi 7 e
8, 6 e 9 per i quali non sono stati quantificati i relativi costi
contrattuali, determinando così un contrasto con le direttive
impartite ed una violazione alle disposizioni recate dal predetto
decreto legislativo n. 29 del 1993.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.
ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
settembre 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a
sottoscrivere il testo concordato all'Accordo successivo per il
personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo
indeterminato dal Ministero degli affari esteri, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL del comparto
«Ministeri» stipulato il 16 maggio 1995, come adeguato alle
condizioni contenute nello stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il giorno 22 ottobre, alle ore 10, presso
la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
rappresentata dai componenti del Comitato direttivo ed i
rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria: CGIL - CISL - UIL - CONFEDIR - CONFSAL -
UGL - UNIONQUADRI - USPPI F.P./CGIL - FPI/CISL - UIL/STATO -
CONFSAL/UNSA - FAS/CISA.
Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il presente testo
relativo al personale di nazionalità italiana assunto con
contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari
esteri.
Accordo successivo per il
personale di cui all'art. 1, comma 4, 3° alinea del CCNL del
comparto
ministeri
Articolo 1
1. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stipulazione dei
contratti d'impiego a tempo indeterminato del
personale di cui all'art. 1, comma 4, 3° alinea del CCNL del
comparto Ministeri applicherà con gli
eventuali adattamenti resi necessari dalla peculiarità del
rapporto, i seguenti articoli del CCNL del
comparto Ministeri:
Art. 2 : Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto.
Art. 3 : Obiettivi e strumenti.
Art. 4 : Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo decentrato.
Art. 5 : Livelli di contrattazione. Materie e limiti della
contrattazione decentrata.
Art. 6 : Composizione delle delegazioni.
Art. 7 : Informazione.
Art. 8 : Esame.
Art. 9 : Pari opportunità.
Art. 10 : Consultazione.
Art. 11 : Forme di partecipazione.
Art. 12 : Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.
Art. 13 : Interpretazione autentica dei contratti.
Art. 23 : Doveri del dipendente.
Art. 24 : Sanzioni e procedure disciplinari.
Art. 25 : Codice disciplinare.
Art. 26 : Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare.
Art. 27 : Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
2. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stipulazione dei
contratti di cui al comma precedente,
applicherà inoltre le norme di cui agli articoli seguenti del
presente accordo, che modificano gli articoli
del CCNL di comparto dei Ministeri, indicati tra parentesi nella
titolazione, per adattare la
regolamentazione dei singoli istituti alle particolari condizioni
di impiego del personale destinatario
dell'accordo.
3. Nel testo, il Ministero Affari Esteri è indicato come
«amministrazione»; il personale destinatario
dell'accordo è indicato come «categoria».
Articolo 2
Il contratto individuale di lavoro
(Art. 14 CCNL Ministeri)
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e
regolato da contratti individuali e dal
presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e
della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo
iniziale;
d) sede di servizio.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
è regolato dalla disciplina del vigente
contratto collettivo anche per le cause che costituiscono le
condizioni risolutive del contratto di lavoro.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza
dalla data di applicazione del presente
contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da
assumere. In ogni caso produce i
medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dalla
normativa sinora vigente.
5. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano
anche ai rapporti contrattuali di lavoro a
tempo indeterminato in atto, per i quali restano comunque salve
tutte le clausole non modificate da tali
disposizioni.
Articolo 3
Ferie
(Art. 16 CCNL Ministeri)
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo
1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937 (3).
Sono fatti salvi, per i rapporti contrattuali
in atto all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (4), gli aumenti di sei e di dodici
giornate previste all'art. 163, comma 1, del D.P.R. n. 18 del
1967 (5), rispettivamente per le sedi
disagiate e particolarmente disagiate.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente
contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi
di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel
comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, il sabato è considerato
non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi
2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28
e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera «a», della L. 23
dicembre 1977, n. 937 (3). Conseguentemente, gli aumenti di ferie
di cui all'art. 163, comma 1, del
D.P.R. n. 18 del 1967 (5) sono ridotti, rispettivamente, a cinque
e a dieci giorni.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977
(6).
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art. 18 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di
ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive
esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio,
l'Amministrazione assicura comunque al
dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel
rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente
che ne faccia richiesta il godimento di
almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1°
giugno-30 settembre o nel periodo
corrispondente nell'emisfero australe.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dipendente
ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al
luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio. Il
dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate
per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferenti esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie
nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30
giugno dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale,
il dipendente dovrà fruire delle ferie eventualmente residue al
31 dicembre entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3
giorni.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accettarle
con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia o infortunio, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il
godimento delle ferie deve essere previamente
autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora
le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per
documentate esigenze di servizio, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse.
Articolo 4
Festività
(Art. 17 CCNL Ministeri)
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche nonché gli altri
giorni festivi del calendario delle
festività osservate dal personale di ruolo in servizio nella
sede in cui il dipendente presta la sua opera;
una di tali ulteriori festività viene computata tra i giorni di
ferie di cui al precedente art. 3.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica e non deve
essere inferiore alle ventiquattro
ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in
altro giorno della settimana.
3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed
alla religione ebraica è riconosciuto il
diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di
quello settimanale domenicale, nel quadro
della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi
della legge 22 novembre 1988, n. 516 (7) e della
legge 8 marzo 1989, n. 101 (7). Le ore lavorative non prestate il
Sabato sono recuperate la Domenica
o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario o maggiorazioni.
Articolo 5
Permessi retribuiti
(Art. 18 del CCNL)
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per
i seguenti casi da documentare
debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto
all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di
primo grado: giorni tre per evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi,
nell'anno tre giorni di permesso
retribuito per particolari motivi personali o familiari,
debitamente documentati.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare; gli stessi
permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (8), non sono computati
ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizioni di legge.
Articolo 6
Permessi brevi
(Art. 20 del CCNL Ministeri)
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile
dell'unità organizzativa, può essere
concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
assentarsi per brevi periodi durante
l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono
essere in nessun caso di durata
superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non
possono comunque superare le 36 ore nel
corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile
per consentire al dirigente di
adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo le
disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso
in cui il recupero non venga effettuato,
la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Articolo 7
Assenze per malattia
(Art. 21 del CCNL Ministeri)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano
tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta,
in casi particolarmente gravi può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18
mesi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2, su richiesta del dipendente
l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni
di salute per il tramite di strutture
sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, di un medico
di fiducia, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal
comma 1, oppure nel caso che, a
seguito di accertamento delle condizioni di salute da parte
dell'amministrazione, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'Amministrazione può
procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto.
5. I periodi di assenza per malattia salvo quelli previsti dal
comma 2 del presente articolo non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si
assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, per i primi 45 giorni di
assenza;
b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla
retribuzione iniziale spettante nella stessa
sede a parità di mansioni ai contrattisti regolati dalla legge
locale, e comunque non inferiore alla quota
sulla quale vengono pagati i contributi INPS, fino al nono mese
di assenza;
c) 90% della retribuzione di cui alla lettera «b» per i
successivi 3 mesi di assenza;
d) 50% della retribuzione di cui alla lettera «b» per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione
del posto previsto nel comma 1;
e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di
appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due
giorni successivi all'inizio della malattia o
alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine
scada in giorno festivo esso è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge fin
dal primo giorno di assenza, attraverso strutture sanitarie
pubbliche ove possibile o, in alternativa,
medico di fiducia.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di
residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando
l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di
espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio
comunicato all'amministrazione, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19.
13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le
fasce orarie come sopra definite
può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti
disposizioni di legge.
14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne
preventiva comunicazione
all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e
giustificato impedimento.
15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul
lavoro sia causata da responsabilità di
terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione
all'amministrazione, la quale ha diritto di
recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa
corrisposte durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 7, lettere «a», «b» e «c», compresi gli
oneri riflessi inerenti.
16. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle assenze per malattia iniziate
successivamente alla data di stipulazione del presente accordo,
dalla quale si computa il triennio
previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla
predetta data si applica la normativa
vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto
attiene alle modalità di retribuzione, fatto
salvo il diritto alla conservazione del posto ove più
favorevole.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti affermano l'esigenza del
più rigoroso rispetto della corrispondenza tra le mansioni
formalmente contemplate dai contratti individuali e quelle
effettivamente svolte.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che
l'applicazione del presente accordo ai dipendenti di nazionalità
italiana
degli Istituti italiani di cultura all'estero può avvenire
esclusivamente nelle fattispecie di rapporti
contrattuali sicuramente regolati dalla legge italiana, anche a
seguito di pronunce giurisdizionali
passate in giudicato, restando escluso che l'applicazione
dell'accordo stesso possa comportare la
trasformazione di rapporti in atto a legge locale in rapporti a
legge italiana.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che gli
adattamenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente contratto
saranno definiti dall'Amministrazione previo confronto con le
OO.SS.: a livello nazionale decentrato.